GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 2022/25

Vediamo insieme un po’ di regole per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento: qual è il massimo punteggio attribuito per anno scolastico di servizio? Quanti giorni sono necessari? Secondo quali criteri avviene la valutazione?

PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Innanzitutto, occorre dire che le graduatorie ad esaurimento si aggiorneranno dal 21 marzo al 4 aprile 2022 e saranno valide per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. 

VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI
La valutazione dei titoli e dei servizi è effettuata in base alle seguenti tabelle e riferimenti normativi:

  • Allegato 1 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE I e II fascia;
  • Allegato 2 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE III fascia e fascia aggiuntiva (IV fascia);
  • per la sola scuola dell’infanzia e primaria, le tabelle suddette sono integrate da quanto dettato dal D.M. n. 335/2018 (articoli 2 e 3, comma 5), che prevede l’attribuzione del punteggio nelle GaE infanzia e primaria per il servizio svolto nelle sezioni primavera, nella maniera di seguito indicata: 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

VALUTAZIONE SERVIZIO III E IV FASCIA
Per coloro che hanno prestato servizio di insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria statali (compreso il sostegno), questo è valutato su scala mensile o su frazioni di minimo 16 giorni, da un minimo di 2 ad un massimo di 12 punti, secondo il seguente schema:

  • da 16 a 45 giorni: 2 PUNTI;
  • da 46 a 75 giorni: 4 PUNTI;
  • da 76 a 105 giorni: 6 PUNTI;
  • da 106 a 135 giorni: 8 PUNTI;
  • da 136 a 165 giorni: 10 PUNTI;
  • da 166 gg. in poi: 12 PUNTI.

Il punteggio massimo di 12 punti si ottiene anche con un servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività educative (per la scuola dell’infanzia).

Nel caso di servizio in scuola parificata, il punteggio viene dimezzato.

REGOLE DI VALUTAZIONE
La valutazione del servizio avviene secondo le seguenti regole e modalità:

  • viene valutato solo il servizio prestato con il prescritto titolo di studio, secondo la normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;
  • il servizio svolto su sostegno con il previsto titolo di studio d’accesso e il prescritto titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero, a scelta del docente, in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione e non varia a seconda dall’area disciplinare in cui è stato prestato;
  • non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in SFP, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto;
  • il servizio d’insegnamento prestato nelle scuole statali italiane all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, viene valutato esattamente come un servizio prestato in Italia;
  • il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per gli stessi insegnamenti curricolari della scuola statale;
  • il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o classi di concorso non prevede la cumulazione del punteggio ma è valutato per una solo graduatoria, scelta dall’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04;
  • il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall’a.s. 2003/04
  • il servizio specifico e aspecifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.
  • il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
  • il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;
  • il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge n. 90/1957, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia.
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